Art. 18.
(Pubblica istruzione).

      1. Nei limiti delle risorse disponibili, sono previste, per i comuni montani, deroghe in materia di numero minimo di alunni per le scuole materne, elementari e secondarie di primo grado.
      2. Il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano interessate promuovono e perfezionano accordi di programma per l'istituzione di borse di studio e per la riduzione tariffaria dei trasporti pubblici locali da riservare agli studenti delle scuole del secondo ciclo dell'istruzione e delle università residenti nei territori montani di cui all'articolo 2, nonché forme differenziate di frequenza e di organizzazione scolastica, ovvero progetti pilota di istruzione da realizzare nelle comunità di montagna, anche di intesa con l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani.